TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 70.
(Disposizioni in materia di personale delle università e degli enti di ricerca).

Art. 70.
(Disposizioni in materia di personale delle università e degli enti di ricerca).

      1. Per gli anni 2008 e 2009 le università statali e gli enti di ricerca pubblici possono

      Identico.


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procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Nel rispetto dei predetti vincoli, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la CRUI, sono definite le percentuali di assunzioni da destinare ai ricercatori universitari.
      2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, comunque nei limiti delle cessazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure, anche concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1o gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti all'anno 2006.
      4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 3, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.
      5. In aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4, entro il 31 marzo 2007, il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e la CRUI, bandisce un piano straordinario di assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell'idoneità scientifica nazionale, definendone il numero complessivo e le modalità procedimentali con particolare riferimento agli ambiti disciplinari e ai criteri di valutazione dei titoli scientifici, didattici e dell'attività di ricerca.
      6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

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